Assistenza Sanitaria all'Estero
ASSISTENZA SANITARIA DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO.
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Nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, è possibile usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipi le spese e poi chiedi il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.
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Trasferimento all'estero per cure di altissima specializzazione L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
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TRASFERIMENTO ALL' ESTERO PER CURE DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
CHI NE HA DIRITTO
Tutti i pazienti della ASL RM/A i quali hanno gravi problemi di salute e sono impossibilitati a curarsi in Italia per motivi strettamente legati al Servizio Sanitario Nazionale ( es. Liste di attesa molto lunghe, cure o interventi non eseguibili in Italia per l'elevata complessità della patologia, tecniche innovative non ancora presenti sul territorio nazionale etc.etc.
COME SI RICHIEDE
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure:
- L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
- la domanda
- la proposta di un medico specialista
- l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali
ATTENZIONE - La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato.
La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione. - L’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente.
- Il Centro di riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie, tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato.
- L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.
- In caso di accoglimento della domanda:
- se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria)
- se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita.
ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura su opra indicate.
COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO?
- In caso di rigetto della domanda di autorizzazionel’interessato può presentare ricorso:
- al Direttore Generale della ASL
- al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
- al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario
- In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato può ricorrere:
- alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
- alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
- alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)
DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA.
| Ufficio adibito a tale servizio è a valenza Aziendale :U.O.S. Medicina di Base e Continuità Assistenziale - Assistenza Ospedaliera all'Estero. L'ufficio si occupa inoltre di rimborsi per utenti trapiantati, in attesa di trapianto e donatori di organi. |
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Responsabile | Dott.ssa Rosanna Agostinacchio |
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Operatore | Sig. Silvano Pomponi |
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Sede |
P.le Porta Pia , 121 00198 Roma |
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Orario apertura al pubblico | Martedì e Giovedì 8.30 - 12.30 |
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Tel. Fax. |
06 7730 2305 / 2309 06 77302301 |
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ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO DI CITTADINI ITALIANI NEGLI STATI UE (Unione Europea) E NEGLI STATI IN CONVENZIONE.
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli
Stati della Unione Europea, (27 paesi dal 1/1/2007: Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda
ITALIA Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria)
della Svizzera,
dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.
Al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie. Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza. L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese. Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
E pertanto, ad esempio :
- un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui),
- dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)
- un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 ( o dal modello equivalente previsto da una convenzione)
- un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni.
- un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.
DOVE PRESENTARE RICHIESTA. Il cittadino si deve recare presso il distretto di residenza.
COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA
Gli italiani che lavorano all’estero devono richiedere alla ASL di appartenenza l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n.618 previa presentazione della seguente documentazione:
- nota di trasferimento all’estero e documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento previdenziale italiano;
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.
PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l'Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:
- domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
- copia dell'attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 per i lavoratori pubblici e per i lavoratori privati;
- parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l'inadeguatezza delle strutture pubbliche;
- codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
- una copia di tutto il carteggio.
Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
ATTENZIONE: Se il periodo supera i 30 giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico.
RIENTRO TEMPORANEO
In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall’estero, sarà necessario provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di fiducia. La reiscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della sanità 11.05.84 n. 1000.116).
Cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia (DM 1° febbraio 1996)
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Attenzione: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.

